Ottenere la Marcatura CE per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
Indice dei Contenuti
Cosa sono le AEE?
Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono soggette all’obbligo della Marcatura CE per poter essere legalmente commercializzate.
Molti sono i prodotti che sono ricompresi in questa definizione, riconducibili alle seguenti macrocategorie:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchi di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
- Dispositivi medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
Queste tipologie di prodotto possono rientrare nel campo di applicazione di diverse Direttive tra cui:
- Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE applicabile ai prodotti o componenti elettrici che funzionano tra 50 e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 e 1.500 V in corrente continua. Disciplina la fabbricazione e la commercializzazione di materiale elettrico: i principali aspetti presi in considerazione da questa Direttiva sono i rischi connessi all’uso di tali materiali, sia di natura elettrica quindi relativamente a problematiche di scossa elettrica, sia di natura non elettrica come il rischio meccanico relativo a rotture del materiale, il rischio chimico dovuto all’emissione di gas tossici e il rischio termico causato da eventuali surriscaldamenti del materiale in tensione, archi elettrici o radiazioni.
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE concernente l’idoneità degli apparecchi elettrici e elettronici a funzionare correttamente nel proprio campo elettromagnetico ovvero senza emettere perturbazioni elettromagnetiche ed essere immuni dalle stesse;
- Direttiva RoHS 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose come piombo, cadmio, mercurio, cromo, bifenili polibromurati, eteri di difenile polibromurato;
- Direttiva RAEE 2012/19/CEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il cui scopo è quello di prevenire e limitare gli impatti negativi delle stesse sull’ambiente e sulla salute umana, mediante la prescrizione di misure e procedure con le quali vengono disciplinate sia la progettazione e la produzione delle AEE, che la gestione dei relativi rifiuti;
- Direttiva RED 2014/35/UE diretta sostituta della Direttiva R&TTE che regolamenta le apparecchiature radio che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio ai fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna e che stabilisce i seguenti requisiti:
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- Art. 3.1(a): Requisiti per la protezione della salute e della sicurezza come per la Direttiva 2014/35/UE (LVD), ma senza limiti di tensione;
- Art 3.1(b): Requisiti EMC come per la Direttiva 2014/30/UE EMC;
- Art 3.2: Requisiti per utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l’uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose
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Obblighi del fabbricante e dell’importatore
Il Fabbricante o l’Importatore sono gli unici responsabili dell’immissione in commercio delle apparecchiature elettriche e elettroniche e hanno l’obbligo di garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti previsti dalle Direttive applicabili.
Fabbricante
Il Fabbricante deve redigere la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) che documenti il rispetto del prodotto alle Direttive e Norme Armonizzate applicabili e deve dimostrare che il prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza anche mediante prove e test di laboratorio.
In particolare, il Fabbricante ha il compito di:
- Individuare le Direttive e le Norme Armonizzate applicabili al prodotto;
- Eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile al prodotto;
- Preparare e conservare per 10 anni dall’immissione sul mercato, la documentazione tecnica contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del prodotto;
- Redigere la Dichiarazione di conformità CE
- Garantire che il materiale elettrico prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite nella lingua ufficiale del paese in cui è commercializzato (italiano per l’Italia)
Importatore
L’Importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea, che immette sul mercato comunitario materiale elettrico originario di un paese terzo extra UE.
E’ compito dell’Importatore immettere sul mercato solo prodotti conformi, accertandosi che il fabbricante abbia:
- Eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità del prodotto;
- Preparato e reso disponibile la Documentazione Tecnica (fascicolo tecnico);
- Compilato la Dichiarazione di Conformità CE
- Riportato tutte le indicazioni relative alla tracciabilità, la presenza del marchio CE e le istruzioni per l’uso
L’importatore, inoltre, ha il compito di:
- Indicare sul prodotto o, dove non possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico: il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l’indirizzo dove poter essere contattato;
- Garantire che per la durata del tempo durante il quale il materiale è sotto la propria responsabilità non sia stata messa a rischio la conformità del prodotto per condizioni di immagazzinamento o trasporto;
- Conservare per 10 anni dalla data di immissione la Dichiarazione di Conformità CE e garantire accesso alla documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza.
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