Cosa è la Direttiva SGP

La Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (SGP) è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”.

La Direttiva SGP viene applicata, in via residuale rispetto alle Direttive specifiche di prodotto, nei seguenti casi:

  • ai prodotti non armonizzati che non sono sottoposti a disposizioni specifiche aventi ad obiettivo la sicurezza dei prodotti;
  • ai prodotti armonizzati soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da norme comunitarie, limitatamente agli aspetti e ai rischi non soggetti a tali requisiti.

Alcuni prodotti soggetti alla Direttiva SGP sono:

  • attrezzature da ginnastica o allenamento (tranne quelle ad alimentazione elettrica)
  • i mobili e l’arredamento in genere
  • articoli di puericultura
  • biciclette (fatta esclusione per quelle elettriche)
  • abbigliamento e calzature
  • prodotti tessili

Quali sono gli obblighi del fabbricante al riguardo?

La Direttiva SGP, applicandosi a tutti  i prodotti destinati ai consumatori, non dà prescrizioni puntuali e dettagliate ma, necessariamente, generiche.

Il fabbricante ha comunque l’obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e dovrà valutarne la conformità con l’obbligo di:

  • effettuare una valutazione dei rischi anche al fine di individuare eventuali requisiti di sicurezza pertinenti al prodotto dettati da normative nazionali o internazionali volontarie;
  • redigere la documentazione tecnica del prodotto o fascicolo tecnico che attesti che il prodotto sia sicuro;
  • fornire ai consumatori le informazioni sull’uso del prodotto (libretto istruzioni) che permettano di conoscere i rischi impliciti nell’uso del prodotto stesso mediante appositi pittogrammi e simboli;
  • intraprendere le azioni opportune per evitare i rischi individuati, compresi, se necessari, il ritiro dal mercato, l’informazione ai consumatori appropriata ed efficace, il richiamo del prodotto;
  • redigere all’occorrenza la dichiarazione di conformità;
  • etichettare il prodotto indicando: identità ed estremi del fabbricante, riferimento del prodotto, eventualmente della partita o lotto di prodotti di cui fa parte;
  • eseguire controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro dei reclami, nonché l’informazione ai distributori circa tale sorveglianza.

Come possiamo esserti d’aiuto?

Il nostro Studio tramite il personale tecnico qualificato potrà supportare i fabbricanti, gli importatori e i distributori nell’assolvimento dei rispettivi obblighi definiti dalla Direttiva SGP in funzione al ruolo svolto nell’ambito della immissione sul mercato del prodotto.