È obbligatorio fare la valutazione dei rischi per le apparecchiature elettriche?

Anche la Direttiva Bassa Tensione (Low Voltage Directive), come altre normative europee di prodotto, richiede al Fabbricante di eseguire “…un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi…”.

Il controllo interno della produzione, ovvero l’unica procedura di valutazione della conformità prevista dalla direttiva in questione, stabilisce che il Fabbricante debba effettuare la valutazione dei rischi dell’apparecchiatura elettrica che intende realizzare ed immettere sul mercato.

Pur non essendo riportata nell’elenco degli elementi minimi da includere nella Documentazione Tecnica (Fascicolo Tecnico o Technical Construction File), l’analisi e valutazione dei rischi sono previste dall’Allegato III della Direttiva 2014/35/UE, quale strumento indispensabile per valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti essenziali di sicurezza pertinenti.

Quali sono gli strumenti normativi a disposizione del fabbricante per effettuare la valutazione dei rischi?

A differenza di altre normative europee, quali ad esempio la Direttiva 2006/42/CE (Macchine) o il Regolamento 2017/745 (Dispositivi medici), per la Direttiva Bassa Tensione non esiste una specifica norma armonizzata che definisce una procedura attraverso la quale il Fabbricante può identificare i pericoli associati ad un apparecchio elettrico, per poi stimarne e valutarne i rischi correlati ed eventualmente individuare delle misure per la loro riduzione a livelli accettabili.

Qual è lo scopo della valutazione dei rischi per le apparecchiature elettriche?

Utili sono sicuramente le interpretazioni fornite dalla “Low Voltage Directive 2014/35/UE Guidelines” (LVD Guide) che, richiamando inevitabilmente i concetti generali espressi nella “Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022”, chiarisce la finalità della valutazione dei rischi che il fabbricante deve condurre anche considerando la possibile applicazione di specifiche norme armonizzate di prodotto.

Lo scopo dell’attività di analisi e valutazione dei rischi che il Fabbricante deve condurre è quello di individuare tutti i possibili rischi posti dal prodotto elettrico, permettendogli quindi di stabilire quali norme armonizzate possono essere applicate e quali siano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili. 

Con tale considerazione l’analisi dei rischi si caratterizza, di fatto, come attività sia complementare che congiunta con quella della valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla Direttiva Bassa Tensione, e in nessun caso è da intendersi sostituibile con l’applicazione delle norme armonizzare, seppure le stesse risultano pertinenti al prodotto analizzato e coprano tutti i requisiti considerati.

La presunzione di conformità ai requisiti essenziali di prodotti coperti da norme armonizzate

Per molti prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione sono disponibili delle norme armonizzate “verticali”, ovvero applicabili ad una specifica tipologia di prodotto, come ad esempio apparecchiature multimediali, distributori commerciali, condizionatori, gruppi statici di continuità, ecc.…, la cui applicazione spesso garantisce la presunzione di conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva LVD.

Anche in tali casi, pur avendo la possibilità di verificare la conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti, risulta comunque necessaria una preliminare attività di analisi e valutazione dei rischi, in quanto l’applicazione delle norme armonizzare costituisce l’attuazione delle misure tecniche per affrontare i rischi individuati, garantendo il rispetto gli obiettivi di sicurezza.

Conclusioni

Il Fabbricante è sempre obbligato a condurre la valutazione dei rischi nell’ambito della marcatura CE di un prodotto elettrico che rientra nel campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione, anche quando per valutare la conformità di tale prodotto siano disponibili delle norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza essenziali definiti dalla pertinente direttiva. In tali casi, è proprio attraverso l’attività di analisi e valutazione dei rischi che il fabbricante ha la possibilità di verificare e allo stesso tempo dimostrare la conformità del prodotto.

Come possiamo esserti d’aiuto?

Il nostro Studio tramite il personale tecnico qualificato potrà supportare i fabbricanti nell’assolvimento dell’obbligo della valutazione dei rischi.

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