La Commissione Europea ha elaborato una guida gratuita rivolta ai Fabbricanti di materiali e prodotti da costruzione previsti dal Regolamento (UE) n. 305/2011.
La guida spiega chiaramente, passo dopo passo, l’iter da seguire per la marcatura CE e fornisce istruzioni circa le modalità per ottenerla.
Quando serve la marcatura CE? Quando è obbligatorio il marchio CE per un prodotto?
A queste e altre domande viene fornita una risposta puntuale e di semplice applicazione per comprendere quali siano i prodotti da costruzione soggetti alla marcatura CE e la procedura da seguire per ottenerla fino alla redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).
La marcatura CE è obbligatoria per la maggior parte dei prodotti da costruzione per poterli vendere sul mercato interno europeo. Per gli altri non è obbligatoria ma è possibile rispettando alcune regole:
I passi da seguire:
Indice dei Contenuti
Marcatura CE Obbligatoria (percorso CEN)
Per accertare se il vostro prodotto rientra nella la marcatura CE obbligatoria, la prima cosa da fare è consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e cercare la versione più aggiornata della pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate.
Il risultato sarà una tabella simile a questa:

L’elenco può̀ contenere due tipi di riferimento: nuove norme armonizzate e norme riviste.
Per le nuove norme la voce “riferimento della norma sostituita” è vuoto. Se il prodotto rientra nel campo di applicazione di una di queste norme CE la marcatura è volontaria durante il periodo di coesistenza e obbligatoria a decorrere dallo scadere di tale periodo.
Bisogna quindi verificare se il prodotto rientra nel campo di applicazione delle norme disponibili per accertare se è coperto da esse. Si può usare lo strumento di ricerca sul sito web del CEN per trovare il campo di applicazione delle norme.
I prodotti inclusi nelle norme (primo capitolo delle norme) devono recare il marchio CE in funzione delle date indicate nella tabella. Allorché́ la voce “riferimento della norma sostituita” non è vuota, la marcatura CE dei prodotti coperti dalle norme armonizzate continua ad essere obbligatoria.
Durante il periodo di coesistenza su può scegliere quale versione usare, quella sostituita o la nuova, ma una volta scaduto il periodo di coesistenza è possibile usare soltanto la versione riveduta. Questo sistema permette di adeguarsi – di solito nello spazio di un anno – agli eventuali cambiamenti intervenuti nella valutazione del prodotto e/o nella dichiarazione di prestazione.
Le informazioni relative alla marcatura CE sono riportate nell’allegato ZA della norma.
Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)
Se il prodotto non è coperto da nessuna norma armonizzata si può apporre volontariamente il marchio CE sul vostro prodotto. Per farlo, occorre innanzitutto controllare se esso è coperto da uno degli attuali documenti per la valutazione europea1 (EAD). Usare in questo caso l’elenco sul sito web della Commissione europea nello spazio denominato NANDO (New Approach Noted and Designated Organisations). Vi è una pagina specifica che contiene l’elenco dei documenti per la valutazione europea.
Se il prodotto e l’uso o gli usi cui è destinato non rientrano nel campo di applicazione di nessun documento per la valutazione europea, si può chiedere a un organismo di valutazione tecnica di elaborare un documento per la valutazione europea. Tale processo richiede di norma tempi più̀ lunghi rispetto al caso in cui un documento per la valutazione europea sia già̀ disponibile per il prodotto.
Esenzioni dalla marcatura CE
In alcuni casi, anche se il prodotto e il suo uso previsto rientrano nel campo di applicazione di una norma armonizzata, in qualità di fabbricante, non siete obbligati ad apporre il marchio CE al prodotto. Le eccezioni riguardano i casi in cui il prodotto sia fabbricato individualmente o su misura per un uso determinato o se il processo di fabbricazione del prodotto debba rispettare procedimenti tradizionali di produzione per la conservazione di opere sotto tutela ufficiale (edifici storici, opere del patrimonio, ecc.).
Per un maggiore approfondimento è possibile leggere la guida completa cliccando qui.