Che differenza c’è tra fabbricante e importatore e a quali diversi obblighi devono ottemperare per i prodotti provenienti da paesi Extra UE?

Fabbricante e importatore sono la stessa persona? 

Fabbricante e importatore non sono la stessa persona. La domanda sembra retorica ma la risposta non è così scontata.
Spesso ci capita di sentire affermazioni come queste:

“L’importatore diventa il Fabbricante quando un prodotto è realizzato in un paese terzo”
o anche:
“L’importatore ha gli stessi obblighi del Fabbricante”.

I luoghi comuni, in merito, si sprecano.
Di sicuro, il moltiplicarsi di marketplace, tra cui Amazon e simili, ha consentito la vendita di prodotti provenienti da paesi Extra UE, incrementando le attività di importazione e di immissione in libera pratica.

Ed è vero che fabbricante e importatore sono i principali protagonisti della commercializzazione di prodotti all’interno dei paesi dell’Unione europea e quindi entrambi destinatari dei principali obblighi di sicurezza imposti da direttive e regolamenti che richiedono l’applicazione del Marchio CE.

Ma si tratta di due figure con ruoli e responsabilità ben distinti. E comprenderne le differenze è fondamentale per garantire la conformità dei prodotti immessi sul mercato europeo e per evitare sanzioni. al processo di marcatura CE. Ma quali sono le direttive a cui è necessario siano conformi? Scopriamole insieme.

Fabbricante e importatore: definizioni

La Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione) recentemente molto diffusa, che regolamenta l’immissione sul mercato di materiale elettrico o elettronico definisce il fabbricante come:

“La persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale”. 

La definizione appare chiara e inequivocabile: il fabbricante è quindi colui che fabbrica o fa fabbricare il prodotto (chiamato comunemente “produttore”).

Invece, l’importatore è definito come:

“La persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione materiale elettrico originario di un paese terzo”. 

Viene da sé che è quindi proprio quando un prodotto proviene da un paese extra UE che è prevista la figura dell’importatore, ovvero quando il fabbricante non è stabilito in Europa.

Fabbricante e importatore: gli obblighi previsti da Regolamenti e Direttive di Prodotto

Gli obblighi a carico delle due figure sono sostanzialmente diversi per i ruoli che effettivamente svolgono. Il fabbricante detiene le informazioni progettuali e di fabbricazione ed è destinatario degli obblighi di valutazione della conformità del prodotto. L’importatore deve garantire che il fabbricante abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi.

Obblighi del fabbricante nel dettaglio:

  • Individua le norme armonizzate applicabili al prodotto e adotta la procedura di valutazione di conformità appropriata
  • Prepara la documentazione tecnica (il Fascicolo tecnico)
  • Fa eseguire le prove e i test applicabili al prodotto
  • Etichetta il prodotto e garantiscono che sia accompagnato dalle Istruzioni per l’uso e informazioni per la sicurezza
  • Garantisce che siano predisposte procedure di controllo della produzione
  • Emette la dichiarazione di conformità UE.

Gli obblighi dell’importatore prima di immettere sul mercato il prodotto si riassumono in:

  • Garantire che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione di conformità
  • Garantire che il Fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) e che sul prodotto sia apposta la marcatura CE e siano presenti le Istruzioni per l’uso e le informazioni per la sicurezza nella lingua comprensibile per l’utilizzatore
  • Indicare sul prodotto il proprio nome o marchio e l’indirizzo
  • Mantenere la dichiarazione di conformità UE
  • Garantire che, su richiesta, la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) sia messa a disposizione delle autorità.

Gli obblighi di fabbricante e importatore sembrano abbastanza definiti, tuttavia vi è un caso che potrebbe destare ancora dubbi: quando, cioè, gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori.

Quando, gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori?

Per sciogliere questo dubbio, partiamo da una definizione: “Un Importatore è ritenuto un Fabbricante ed è soggetto agli obblighi dello stesso quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica il prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai Regolamenti o Direttive applicabili”.

Ciò significa che se l’importatore:

  • sceglie di fabbricare il prodotto in un paese Extra UE per immetterlo sul mercato solo con il suo nome oppure 
  • di modificare un prodotto già fabbricato alterandone la conformità precedentemente accertata 

l’importatore è ritenuto fabbricante e a lui si applicano gli stessi obblighi del fabbricante.

Anche in caso di controlli doganali, eseguiti in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti” e del  Regolamento (UE) 2019/1020 “Vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti”, si prevede che: 

in assenza di un fabbricante con sede nel territorio UE, l’importatore è considerato l’interlocutore cui rivolgere le richieste per accertare la conformità del prodotto alla normativa di armonizzazione dell’Unione, ivi incluso il Fascicolo Tecnico, ovvero la Documentazione Tecnica così come definita dalle varie Direttive e Regolamenti di prodotto.

È quindi sempre più frequente che le autorità di vigilanza richiedano all’importatore il Fascicolo Tecnico e la Documentazione tecnica, per acquisire le informazioni necessarie ad accertare la conformità del prodotto importato.  

Tale circostanza spesso lascia spazio ad un’interpretazione errata di quelli che sono gli obblighi dell’importatore e del fabbricante, che rimango ben distinti e con riferimento specifico del fascicolo tecnico è sempre il fabbricante a doverlo elaborare.

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